Riepilogo di chi è tenuto all’iscrizione al RENTRI secondo il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026):
– enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– produttori di rifiuti pericolosi;
– enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, e commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
– per i rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3.
Sono esclusi i Consorzi o i sistemi di gestione di cui all’art. 237, comma 1, e i produttori a cui si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 190.
Quanti casi dubbi vi stanno capitando? (es. produttori con rifiuti non pericolosi sotto soglia, attività agricole, piccoli artigiani)? Postate il caso e lo analizziamo insieme.