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DD 275 del 12/10/2026: Geolocalizzazione dei mezzi, rinvio al 13/09/27

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    Il Decreto Direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026 (MASE) approva di fatto l’Allegato 1 “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli” e modifica il DD 253 del 12/12/2024 sui sistemi di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti. Di seguito i punti principali per i soggetti coinvolti:
    Cosa cambia
    ● Nuova decorrenza: la gestione e la trasmissione al RENTRI dei dati sui percorsi viene differita al 13 settembre 2027. Nell’art. 2, comma 2, del DD 253/2024 il “dodicesimo mese” diventa “diciannovesimo mese” (la scadenza precedente era il 13 febbraio 2027).
    ● Identificazione del veicolo: nell’art. 1, comma 2, lett. a) del DD 253/2024 vengono eliminate le parole “e al telaio”. Il dispositivo va quindi associato alla sola targa.
    ● Non cambia l’obbligo di dotare i mezzi di sistemi di geolocalizzazione previsto dal D.M. 59/2023 (art. 16): il rinvio riguarda la trasmissione dei dati sui percorsi, non l’installazione dei dispositivi. Ricordo che i termini per la presentazione delle istanze all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la dimostrazione del requisito tecnico dei sistemi GPS sono ormai decorsi per i soggetti già iscritti

    A chi si applica
    Alle imprese iscritte al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi con autoveicoli soggetti all’obbligo di geolocalizzazione.

    Cosa prevede l’allegato 1:
    ● Requisiti dei dispositivi (par. 1): associazione univoca dispositivo-autoveicolo tramite targa, per singolo percorso; tracciamento completo dall’inizio del trasporto del rifiuto speciale pericoloso alla destinazione, con sequenza temporale ordinata di punti GNSS; se a un percorso sono associati più FIR, il percorso parte dall’inizio del primo trasporto e finisce con l’ultimo arrivo a destinazione o con la presa in carico da parte di un successivo trasportatore; intervallo massimo di 3 minuti tra punti con coordinate diverse; tolleranza massima di 2 minuti tra l’evento riportato nel FIR digitale e il dato di posizione; capacità di misurare l’accuratezza del segnale.
    ● Dati da trasmettere (par. 2): per ogni trasporto una singola traccia GNSS ordinata nel tempo, con almeno timestamp UTC e coordinate in WGS84; deviazione della traccia dalla posizione reale non superiore a 10 metri, salvo i tratti senza segnale GNSS (in quel caso il punto non viene trasmesso e l’interruzione risulta dall’intervallo tra i punti); coordinate con 6 cifre decimali, arrotondate matematicamente al sesto decimale se il dato nativo è più preciso.
    ● Dati di accompagnamento (par. 2): identificativi univoci delle trasmissioni al RENTRI dei FIR a cui il percorso è associato; indicatori di accuratezza (preferibili horizontal accuracy, CEP, R95, 2DRMS; ammessi anche HDOP, numero di satelliti, tipo di fix o equivalenti); identificativo univoco del dispositivo di rilevazione.
    ● Trasmissione (par. 3): tramite API dedicate con payload firmati, come descritto nella Modalità Operativa 16 allegata al DD 143 del 06/11/2023, oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI ai sensi dell’art. 20 del D.M. 59/2023. Metadati non previsti non vengono presi in considerazione. La traccia va trasmessa dopo i dati del FIR digitale; ogni trasmissione riguarda un’unica traccia (anche composta da più segmenti, anche se il percorso è comune a più formulari). Ogni successiva trasmissione dei dati di un FIR comporta la ritrasmissione dei dati del percorso, se già inviati. È previsto un limite dimensionale massimo del file. Formato di interscambio: GPX, versione 1.1.
    ● Specifiche tecniche: il testo precisa che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno definite dal MASE ai sensi del D.M. 59/2023. Quindi non sono ancora complete: conviene attendere prima di sviluppare le integrazioni.
    ● Archiviazione (par. 4): le imprese archiviano i dati e garantiscono la disponibilità e l’estrazione dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI per un tempo massimo di 3 anni, in analogia all’art. 193, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. I dati, con i relativi metadati, devono poter essere esportati in un formato standard comune in caso di ispezione o verifica degli organi di controllo.

    I vostri fornitori di dispositivi hanno già comunicato come si adegueranno ai requisiti previsti dal Decreto Direttoriale?

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