Fino al 15 settembre 2026 era possibile emettere il FIR cartaceo in alternativa al digitale; dal 16 settembre 2026 viene meno la possibilità generalizzata di usare il cartaceo per i soggetti a cui si applica l’obbligo RENTRI. Base normativa: D.L. 200/2025 (Milleproroghe), convertito dalla legge n. 26/2026.
Punti da tenere presenti:
– La scelta del formato da parte del produttore o detentore vincola trasportatore e destinatario: un FIR emesso in digitale va gestito in digitale fino all’accettazione, e la stampa non sostituisce il documento elettronico.
– Le sanzioni collegate al comma 10-bis dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 sono state differite al 15 settembre 2026. Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI è citata una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
– Il DD 275/2026 rinvia al 13 settembre 2027 la decorrenza per la messa a disposizione delle informazioni sui percorsi dei veicoli. Il rollback del FIR digitale passa da 15 a 30 minuti (comunicazione del 29 settembre 2026).
Che situazioni state incontrando nella pratica con trasportatori e destinatari non ancora allineati?